martedì 21 ottobre 2014

articolo 17 della costituzione

L'articolo 17 della costituzione italiana recita:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz' armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

commento dell'articolo:


La libertà di riunione, garantita ai cittadini dall'articolo 17,consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo indipendentemente dalle ragione per cui ci si riunisce (politiche,sportiva,religiose..).
A seconda del luogo in cui ci troviamo,le riunioni possono essere:
  • private (per esempio a casa)
  • pubbliche (es. in piazza per una manifestazione...)
  • aperte al pubblico (es.al cinema o al teatro...)
Il preavviso,di cui si parla nel comma n° 2, non è un' autorizzazione ma una comunicazione che viene data all'autorità competente.


Per le riunioni pubbliche,anche se non è richiesta alcuna autorizzazione, deve essere dato un preavviso alla polizia affinchè possa intervenire per tutelare la pubblica incolumità,eventualmente anche vietando la riunione (ad esempio per i funerali si avvertono le autorità che chiudono le strade per far passare il corteo..) 
Per le riunioni private o in luoghi aperti al pubblico il preavviso non serve.

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