martedì 21 ottobre 2014

articolo 18 della costituzione

L' articolo 18 della costituzione italiana recita:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

commento

associazione:gruppo di persone che si "mettono insieme" con obbiettivi comuni da raggiungere.

Le associazioni possono avere fini culturali,sportivi,politici,religiosi...

La libertà di associazione si specifica:

  • nella libertà di costituire un'associazione;
  • nella libertà di aderire o meno alla stessa;
  • nella libertà di abbandonarla.

La norma vieta tutte le associazioni  i quali fini possano essere raggiunti solo mediante reati. Sono perciò vietate le associazioni che hanno scopi che vanno contro la legge o comunque dirette al fine di delinquere.

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